Text Link

STATUTO

Associazione Va' Sentiero

ART. 1 - Denominazione e generalità

È costituita, nel rispetto dell'art. 36 e sgg. del Codice Civile, l'associazione denominata “Va' Sentiero". L'associazione è apartitica, svolge attività di promozione e utilità sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle leggi Regionali in materia. L'Associazione non persegue scopi di lucro, pur potendo svolgere anche attività definite "commerciali” dalla normativa in vigore, svolte in maniera sussidiaria e finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 2. L'associazione ha sede nel Comune di Pregnana Milanese, in via Genova 3, ed ha durata illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità

Finalità dell'Associazione è diffondere l'amore, il rispetto e la conoscenza dei paesaggi montani d'Italia, specie quelli meno noti. Questa finalità viene perseguita promuovendo l'attività escursionistica, specie tra i giovani, e pubblicizzando i borghi e le comunità montane d'Italia.

ART. 3 – Soci
Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, anche minorenni, che ne condividano le finalità e i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e intendano partecipare all'attività associativa. L'ammissione tra i soci è deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. Ai fini dell'ammissione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione di coloro che sono ancora minorenni deve essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea, fermo restando il diritto di recesso. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa. Sono previste tre tipologie di soci:

1. Soci fondatori. Sono considerati soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo

dell'Associazione.
2. Soci onorari. La qualifica di socio onorario viene conferita con delibera del Consiglio Direttivo a coloro

tra i soci ordinari che si sono distinti per meriti nel campo culturale e sociale.
3. Soci ordinari. Sono considerati soci ordinari tutti coloro la cui ammissione è stata approvata dal Consiglio Direttivo e che risultano in regola con il versamento della quota associativa.

ART. 4 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. Solo i soci maggiorenni esercitano il diritto di voto in Assemblea e possono far parte degli organi associativi; i soci minorenni partecipano all'Assemblea con solo voto consultivo e chi ne ha la patria potestà o la tutela non può esercitare alcun diritto associativo. I soci hanno l'obbligo di osservare quanto disposto nello Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo ha facoltà di intervenire e, in seguito ad apposita delibera, applicare una delle seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote sociali e dei relativi diritti. L'Associazione, per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per le sue necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e assimilati o avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale o autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Ai soci possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci e preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.


ART. 5 - Recesso ed esclusione del socio

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione. In caso di decesso, la qualifica di socio non è trasmissibile agli eredi e la quota associativa versata non è rimborsabile. Le dimissioni sono efficaci nel momento in cui il documento che le contiene è acquisito dall'Associazione; sono comunque fatti salvi tutti i diritti che l'Associazione ha nei confronti del dimissionario, compreso il pagamento delle quote pregresse, della quota associativa e delle altre somme comunque ancora dovute. In ogni caso, il recesso non comporta oneri per il socio stesso. Può essere escluso:

1. il socio che pone in essere comportamenti che arrecano, o possono arrecare, danni materiali o morali all'Associazione o comunque contrari alle norme Statutarie e ai doveri associativi;
2. il socio assente per tre esercizi consecutivi all'Assemblea annuale che approva il rendiconto;
3. il socio moroso. É considerato moroso il socio che non versa la propria quota associativa annuale o i contributi dovuti entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo.
L'esclusione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, garantendo preventivamente al socio il diritto al contraddittorio. La delibera può essere adottata solo dopo aver convocato e ascoltato il socio interessato, se si presenta.

ART. 6 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo,
- Il Presidente e il Vice Presidente.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Deve essere convocata per l'approvazione del rendiconto annuale, nonché per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge. E convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno una settimana prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:

  • determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare l'eventuale regolamento interno;
  • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  • approvare il rendiconto consuntivo e preventivo, fissare l'importo della quota sociale annuale;
  • deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - Validità delle Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti in proprio o in delega. Ogni socio ha diritto a un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega: esse e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre quarti dei soci. Ordinariamente il voto è palese, salvo che il Presidente disponga diversamente o il voto riguardi le persone.

ART. 10 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da tre membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. Il Consiglio direttivo dura in carica per quattro anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

ART. 12 - Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea, convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Consiglio Direttivo può nominare anche un Vice Presidente, con poteri definiti dal Consiglio Direttivo stesso. Al Presidente possono essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Qualora il Presidente non possa operare, ne fa le veci il Vice Presidente. Il Presidente nomina il Segretario.

ART. 13 - Il Segretario e il Tesoriere

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere affidate alla medesima persona. Il Segretario cura, sotto la direzione del Presidente:

1. la redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo, inserendoli nei rispettivi libri;
2. la tenuta del Libro Soci, curandone gli aggiornamenti;
3. l'invio di comunicazioni ai soci, con particolare riferimento alle convocazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo aggiornati i registri di prima nota, gli eventuali libri contabili, l'archivio dei documenti contabili e contrattuali.

ART. 14 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

a. quote e contributi degli associati;
b. erogazioni liberali degli di terzi;
c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati:
f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Gli avanzi di gestione o i fondi di riserva non potranno essere distribuiti ne in forma diretta né in forma indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi istituzionali. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 15 - Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio associativo ha durata annuale, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nel termine ordinario di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo cui si riferisce. Qualora insorgano circostanze eccezionali, è possibile procedere all'approvazione del rendiconto nel maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo. Il rendiconto è depositato presso la sede sociale, ed è reso disponibile ai soci via email o tramite il sito web dell'associazione.

ART. 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.